Art. 12.
                         Programmi triennali
    1.  La  Regione  al  fine di regolamentare i servizi di trasporto
pubblico  locale,  con  riferimento ai servizi minimi di cui all'art.
11,  approva  i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico
locale predisposti dalle province e contenenti:
      a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
      b) l'integrazione modale e tariffaria;
      c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;
      d) le modalita' di determinazione delle tariffe;
      e) il sistema di monitoraggio dei servizi
      f) le  azioni  finalizzate alla riduzione della congestione del
traffico e dell'inquinamento ambientale.