Art. 14.
            Durata e contenuto dei contratti di servizio
    1.  I  contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi del
trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi
modalita'   effettuati.   Essi  vengono  stipulati  a  decorrere  dal
1 gennaio 2004.
    2.  I  contratti  di  servizio devono prevedere un incremento del
rapporto  "R"  tra  ricavi  da  traffico e costi operativi che dovra'
raggiungere  un valore non inferiore a 0,35 a decorrere dal 1 gennaio
2004.
    3.  I  contratti  di servizio devono contenere tutti gli elementi
previsti  dall'art. 19  del decreto legislativo n. 422/1997, compresa
la  clausola  di  revisione  annuale  di  cui al comma 4 dello stesso
articolo. Devono inoltre definire:
      a) il  periodo  di validita' comunque non superiore a sei anni,
rinnovabile  per  un  biennio,  previa  revisione  del  contratto  di
servizio;
      b) le  caratteristiche  dei  servizi  offerti  ed  il  relativo
programma analitico di esercizio;
      c) l'obbligo    dell'affidatario    ad   utilizzare   personale
qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio;
      d) gli  standard qualitativi minimi del servizio, in termini di
eta', manutenzione, confort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonche'
in  termini di regolarita' e affidabilita' dei servizi di puntualita'
delle  singole  corse  di comunicazione con l'utenza, di rispetto per
l'ambiente e di osservanza della carta dei servizi;
      e) la  struttura  tariffaria  adottata  ed  i  sistemi  per  il
rilevamento automatizzato della utenza;
      f) gli   importi  dovuti  dall'ente  affidante  all'impresa  di
trasporto  affidataria,  per  le  prestazioni  oggetto del contratto,
tenuto  conto anche degli obblighi di servizio di cui all'art. 17 del
decreto legislativo n. 422/ 1997, nonche' le modalita' ed i tempi dei
rispettivi pagamenti;
      g) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale;
      h) i casi di revisione degli importi di cui al punto precedente
ed i limiti percentuali entro cui puo' essere prevista la revisione;
      i) le  modalita' di modificazione dei contratti successivamente
alla conclusione, anche per tener conto dei mutamenti imprevedibili;
      j) le  garanzie  che  devono  essere  prestate  dall'impresa di
trasporto affidataria del servizio;
      k) i casi di risoluzione del contratto;
      l) la  ridefinizione  dei rapporti, relativamente ai lavoratori
dipendenti  ed  al  capitale  investito  dall'affidatario, in caso di
notevole  discontinuita'  nell'entita' dei servizi durante il periodo
di  validita'  del contratto di servizio, fatto salvo quanto previsto
dalla lett. m);
      m) l'obbligo   di   applicare,  per  le  singole  tipologie  di
servizio, i rispettivi contratti collettivi di lavoro;
      n) la  disciplina  da applicare nel caso di sub-affidamento dei
servizi;
      o) l'obbligo  dell'affidatario  di  fornire  i dati su supporto
cartaceo ed informatico;
      p) le modalita' di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di
controllo da parte dell'ente affidante;
      q) le  procedure da osservare in caso di controversie e il foro
competente in caso di contenzioso;
      r) l'obbligo  di  applicare  le  disposizioni di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
    4.  Le imprese aggiudicatarie sono tenute ad apporre sul frontale
e  sulle  fiancate  dei  veicoli  adibiti  al  servizio  di trasporto
pubblico  di rete sovracomunale, lo stemma della Regione e la scritta
"Regione Molise".
    5. Nessun indennizzo, a qualsivoglia titolo, e' dovuto al gestore
alla scadenza del contratto di servizio.