Art. 15.
           Norma transitoria per l'affidamento dei servizi
    1. Sino al 31 dicembre 2003, e non oltre tale data, per i servizi
urbani, extraurbani e interregionali in corso alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  vi  e'  la  facolta' di mantenere gli
affidamenti  agli  attuali  concessionari,  fermo  restando l'obbligo
previsto  nel  comma  3/bis  dell'art.  18 del decreto legislativo n.
422/1997, e successive modificazioni ed integrazioni.
    2. Entro il 30 giugno 2003, le imprese private concessionarie dei
servizi   abilitati   al   trasporto   pubblico  che  sviluppano  una
percorrenza   annua   inferiore  a  400.000  chilometri  possono  far
pervenire alla Regione propria dichiarazione con la quale manifestano
l'intenzione   di   abbandonare  il  servizio  di  trasporto,  previo
contributo  del  20% sull'importo del costo standardizzato aggiornato
al  31 dicembre  2002,  in  relazione  alle percorrenze chilometriche
sviluppate.   Il  contributo  grava  sull'apposito  capitolo  di  cui
all'art. 21 della presente legge.
    3.   L'impresa   che  subentra  a  qualunque  titolo  ai  servizi
esercitati  e'  obbligata  a rilevare le attrezzature ed il materiale
mobile  strumentale  all'esercizio a prezzo di mercato, e comunque al
netto  dei  contributi  erogati  dalla  Regione,  ed  a  rilevare  il
personale inerente i servizi medesimi con tutti idiritti maturati.
    4.  Qualora  le  imprese  che  sviluppano  una  percorrenza annua
inferiore  a  400.000 chilometri non esercitino la facolta' di cui al
comma  2  del presente articolo, possono continuare nell'esercizio in
associazione  con  altre  imprese,  ai sensi dell'art. 23 del decreto
legge  n. 158/1995, per la gestione di servizi nelle aree che saranno
indicate dalla Regione.
    5.  Dal  1 gennaio  2004  la  Regione,  le  province  ed i comuni
stipulano contratti di servizio di durata quinquennale preferendo, in
prima  applicazione ed a parita' di condizioni, le precedenti imprese
private  concessionane  gia'  operanti  nelle  aree  interessate  che
singolarmente  o in forma aggregata, sviluppano una percorrenza annua
di almeno 400.000 chilometri.