Art. 16.
                  Servizi ulteriori ed integrativi
    1.  Oltre  quelli  costituenti  le  reti dei servizi minimi i cui
costi   sono   a   carico  del  bilancio  regionale,  possono  essere
autorizzati ulteriori servizi di trasporto pubblico locale ad offerta
libera  ad  imprese  esercenti  la  professione  di  trasportatore di
viaggiatori   su   strada  nel  settore  dei  traporti  nazionali  ed
internazionali che ne facciano istanza.
    2.  Per  le  autorizzazioni di cui al comma 1, le amministrazioni
competenti  sono  tenute  ad  accertare  la  sussistenza in capo alle
imprese   delle   adeguate   capacita'   tecniche,  organizzative  ed
economiche.
    3.  I  servizi ulteriori possono integrare il sistema dei servizi
minimi  di  trasporto  locale.  Essi, qualora realizzino collegamenti
interni ad una rete di bacino devono svolgersi secondo modalita' tali
da non arrecare pregiudizio ai servizi di rete gia' assegnati.
    4.  La  Regione Molise puo' istituire un servizio elicotteristico
di  collegamento da disciplinarsi secondo le procedure di affidamento
dei servizi di cui alla presente legge.
    5.  Le  province  possono  autorizzare  i  comuni  appartenenti a
comunita'  montane  o  a  territori  a  domanda  debole ad effettuare
servizi  integrativi  di quelli minimi utilizzando veicoli adibiti ad
uso  proprio,  fermo  restando  l'obbligo  del possesso dei requisiti
professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.