Art. 16. Servizi ulteriori ed integrativi 1. Oltre quelli costituenti le reti dei servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio regionale, possono essere autorizzati ulteriori servizi di trasporto pubblico locale ad offerta libera ad imprese esercenti la professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei traporti nazionali ed internazionali che ne facciano istanza. 2. Per le autorizzazioni di cui al comma 1, le amministrazioni competenti sono tenute ad accertare la sussistenza in capo alle imprese delle adeguate capacita' tecniche, organizzative ed economiche. 3. I servizi ulteriori possono integrare il sistema dei servizi minimi di trasporto locale. Essi, qualora realizzino collegamenti interni ad una rete di bacino devono svolgersi secondo modalita' tali da non arrecare pregiudizio ai servizi di rete gia' assegnati. 4. La Regione Molise puo' istituire un servizio elicotteristico di collegamento da disciplinarsi secondo le procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge. 5. Le province possono autorizzare i comuni appartenenti a comunita' montane o a territori a domanda debole ad effettuare servizi integrativi di quelli minimi utilizzando veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.