Art. 2.
                         Trasporto pubblico
    1.  Per  trasporto  pubblico  locale  e  regionale  si intende il
servizio  di  trasporto di persone e merci attribuiti alla Regione ed
agli  enti locali, che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilita'
terrestri,  marittimi,  lacuali,  fluviali  ed aerei e che operano in
modo  continuativo  o  periodico,  con  itinerari, orari, frequenze e
tariffe  prestabilite,  ad  offerta  indifferenziata  ed a condizioni
prestabilite,  nell'ambito del territorio regionale o infraregionale,
dei quali le amministrazioni competenti si assumono l'onere economico
a garanzia dei livelli di mobilita' sociale ritenuti indispensabili.
    2.  I  servizi  pubblici  di  trasporto  di  cui al comma 1, sono
effettuati:
      a) su strada;
      b) per ferrovia;
      c) per vie d'acqua;
      d) per vie aeree.