Art. 21. Fondo regionale trasporti) 1. Il fondo regionale trasporti e' determinato nel suo ammontare con legge di bilancio ed e' alimentato: a) dalle risorse finanziarie trasferite annualmente dallo Stato relative all'espletamento delle funzioni conferite dallo Stato stesso ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997; b) da risorse proprie della Regione. 2. La consistenza annuale del fondo e' utilizzata per il pagamento dei corrispettivi previsti nei contratti di servizio relativi ai servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio regionale.