Art. 3. Servizio pubblico su strada 1. I servizi di trasporto pubblico su strada si distinguono in complessi di servizi di rete od in servizi di linea, a seconda che siano destinati a soddisfare finalita' di spostamento di area o di specifiche destinazioni. I complessi dei servizi di rete possono essere urbani o provinciali di bacino. I servizi di linea possono essere provinciali di interbacino regionali o interregionali. Si considerano servizi di rete urbana l'insieme dei collegamenti svolti nell'ambito del territorio di un comune, ivi compresi quelli che collegano il territorio di un comune con zone limitrofe. Si considerano servizi di rete di bacino l'insieme dei servizi che assicurano i livelli di mobilita' programmati dagli enti locali interessati all'interno dei bacini di traffico definiti nell'ambito di ciascuna provincia. Si considerano servizi di linea provinciali quelli che, per finalita' di destinazione, collegano il territorio di due o piu' comuni compresi in bacini diversi nell'ambito della stessa provincia, oppure singoli comuni con il capoluogo provinciale. Si considerano servizi di linea regionali quelli che collegano il territorio di due o piu' province all'interno della Regione. Si considerano servizi di linea interregionali quelli che collegano il territorio regionale con quello di una regione limitrofa. 2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale provvede alla individuazione e distinzione dei servizi di trasporto pubblico nel piano regionale trasporti.