Art. 5.
                       Funzioni della Regione
    1.  La Regione esercita, in materia di trasporto pubblico locale,
i  compiti  e  le  funzioni  che  attengono  ad esigenze di carattere
unitario ed in particolare:
      a) definisce   le   linee   generali   di   indirizzo   per  la
pianificazione   dei  trasporti  locali  e  per  i  piani  di  bacino
predisposti dalle province;
      b) redige  il  piano  regionale  di  trasporti  ed  i periodici
aggiornamenti;
      c) sottoscrive  appositi  accordi  di  programma  con  gli enti
locali    e   predispone   la   programmazione   degli   investimenti
raccordandola con quella dello Stato;
      d) individua  la  rete  dei  servizi  minimi  d'intesa  con  le
province  e  gli  altri  enti  locali,  definendo anche gli eventuali
servizi  sostitutivi  che,  in  individuate  aree  a  domanda debole,
possono  essere  affidati  al  di  fuori delle procedure ordinarie di
assegnazione,  ad imprese che esercitano professionalmente servizi di
trasporto  collettivo  di  persone  su  strada con altre tipologie di
veicoli;
      e) adotta,   d'intesa   con   gli  enti  locali  e  sentite  le
organizzazioni   sindacali   confederali   e   le   associazioni  dei
consumatori,  i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico
locale,  ai  sensi  dell'art. 14,  comma 3 del decreto legislativo n.
422/1997;
      f) stabilisce  le modalita' per la determinazione delle tariffe
realizzando  l'integrazione  tariffaria dei diversi modi di trasporto
uniformando,  per  quanto  possibile,  il costo dei biglietti e degli
abbonamenti  per  tutti  i  trasporti urbani regionali, anche tenendo
conto   delle   fasce  deboli,  nonche'  l'ammontare  delle  sanzioni
amministrative   per  i  viaggiatori  trovati  sprovvisti  di  valido
documento di viaggio;
      g) svolge funzioni di direttiva, vigilanza e sostituzione sulle
attivita' delegate alle province;
      h) svolge  le funzioni di cui all'art. 90 della legge regionale
29 settembre 1999, n. 34.
    2.  Gli  atti  e  i  provvedimenti  concernenti l'esercizio delle
funzioni  di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente comma
sono  adottati  dal  consiglio  regionale  su  proposta  della giunta
regionale.  Per  le  altre funzioni e compiti delegati dallo Stato ai
sensi  degli  articoli  9  e  10  del decreto legislativo n. 422/1997
provvede  la  giunta  regionale  nel rispetto degli indirizzi e della
programmazione  adottata  dal  consiglio mediante piani, direttive ed
atti a contenuto puntuale.