Art. 5. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita, in materia di trasporto pubblico locale, i compiti e le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario ed in particolare: a) definisce le linee generali di indirizzo per la pianificazione dei trasporti locali e per i piani di bacino predisposti dalle province; b) redige il piano regionale di trasporti ed i periodici aggiornamenti; c) sottoscrive appositi accordi di programma con gli enti locali e predispone la programmazione degli investimenti raccordandola con quella dello Stato; d) individua la rete dei servizi minimi d'intesa con le province e gli altri enti locali, definendo anche gli eventuali servizi sostitutivi che, in individuate aree a domanda debole, possono essere affidati al di fuori delle procedure ordinarie di assegnazione, ad imprese che esercitano professionalmente servizi di trasporto collettivo di persone su strada con altre tipologie di veicoli; e) adotta, d'intesa con gli enti locali e sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 422/1997; f) stabilisce le modalita' per la determinazione delle tariffe realizzando l'integrazione tariffaria dei diversi modi di trasporto uniformando, per quanto possibile, il costo dei biglietti e degli abbonamenti per tutti i trasporti urbani regionali, anche tenendo conto delle fasce deboli, nonche' l'ammontare delle sanzioni amministrative per i viaggiatori trovati sprovvisti di valido documento di viaggio; g) svolge funzioni di direttiva, vigilanza e sostituzione sulle attivita' delegate alle province; h) svolge le funzioni di cui all'art. 90 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34. 2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente comma sono adottati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale. Per le altre funzioni e compiti delegati dallo Stato ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 422/1997 provvede la giunta regionale nel rispetto degli indirizzi e della programmazione adottata dal consiglio mediante piani, direttive ed atti a contenuto puntuale.