Art. 6. Funzioni delle province 1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 422/1997 la Regione Molise delega alle province tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. 2. Le province esercitano le funzioni amministrative riguardanti: a) predisposizione dei piani di bacino nell'ambito del proprio territorio, sulla base dei servizi minimi e degli indirizzi della Regione; b) approvazione della programmazione provinciale per definire il livello dei servizi minimi dei rispettivi bacini, privilegiando la integrazione tra le varie modalita' di trasporto, favorendo il minore impatto ambientale e scegliendo la soluzione che, a parita' di prestazione, offra costi minori; c) erogazione delle risorse finanziarie per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi; d) assegnazione ai comuni facenti parte di bacini di competenza delle risorse finanziarie per assicurare i servizi minimi urbani ed interurbani; e) rilascio delle autorizzazioni per effettuare servizi di gran turismo su gomma, secondo quanto richiesto dalle imprese interessate; f) svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza per la scelta degli affidatari dei servizi e la stipula dei contratti di servizio. 3. La Regione definisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le modalita' del conferimento previsto nel presente articolo.