Art. 7.
                        Competenze dei comuni
    1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza dei
comuni:
      a) l'organizzazione  e  la  gestione  dei  servizi di trasporto
pubblico  locale  di  area  urbana, sia della rete dei servizi minimi
essenziali  a  carico  del  bilancio  regionale,  sia degli eventuali
servizi   aggiuntivi   a   carico   del   bilancio   comunale.   Tale
organizzazione deve ispirarsi al principio della massima integrazione
dei  servizi  di area urbana e dei servizi di bacino, con particolare
attenzione  alla  organizzazione coordinata dell'offerta di trasporto
nelle aree a domanda forte con fenomeni di elevato pendolarismo verso
i  centri urbani. La programmazione dei servizi aggiuntivi ha il solo
limite della compatibilita' con la rete dei servizi minimi;
      b) la  predisposizione dei piani urbani del traffico sulla base
degli  indirizzi regionali e l'attuazione delle procedure di verifica
della  compatibilita'  dei  piani  con  la  programmazione  di bacino
provinciale;
      c) la   gestione   delle   risorse   trasferite   a  titolo  di
investimenti  e  di  spesa  corrente  per  l'esercizio delle funzioni
delegate, secondo i principi generali stabiliti dalle leggi regionali
in  materia  di  organizzazione  del trasporto e di investimenti e le
scelte della programmazione regionale, di bacino ed integrativa;
      d) lo    svolgimento    delle    procedure    concorsuali   per
l'individuazione  del soggetto gestore e l'affidamento dei servizi di
trasporto  pubblico  locale  di  competenza sulla base dei principi e
delle normative stabiliti dalla Regione;
      e) la  stipula  dei  contratti  di servizio relativi ai livelli
minimi  di  servizio  stabiliti  d'intesa con la regione e sentite le
OO.SS.,  nonche'  di eventuali servizi integrativi con onere a carico
dei propri bilanci;
      f) l'applicazione  della  politica  tariffaria  sulla  base dei
principi e dei criteri stabiliti dalla regione;
      g) il  monitoraggio  dei contratti di servizio anche attraverso
sistemi  informatizzati  di  controllo  della  qualita'  basati sugli
indicatori stabiliti dalla Regione;
      h) l'applicazione  del  sistema  delle  agevolazioni tariffarie
stabilite dalle leggi regionali e nel piano regionale dei trasporti;
      i) lo  svolgimento  dei  compiti  di vigilanza amministrativa e
finanziaria  previsti  dalle  normative  regionali  e nazionali sulle
aziende di trasporto, compresi quelli relativi al personale.