Art. 2. Composizione e durata 1. Il comitato e' cosi' composto: a) il responsabile del servizio affari giuridici e legislativi della giunta regionale; b) il segretario generale della presidenza della giunta regionale; c) il direttore alle risorse finanziarie, umane e strumentali; d) il responsabile del servizio affari istituzionali della giunta regionale; e) due componenti esterni di elevata professionalita' e comprovata capacita' nella materia giuridico-legislativa, rappresentativi del mondo accademico o forense particolarmente esperti in diritto costituzionale e regionale. 2. I componenti esperti esterni sono nominati dalla giunta con propria deliberazione e scadono dall'incarico con la fine della legislatura. Essi rimangono tuttavia in carica fino alla nomina dei nuovi esperti esterni. 3. Ai componenti esterni spetta un compenso lordo a seduta, il cui importo e' stabilito dalla giunta regionale nel provvedimento di nomina.