Art. 2.
                        Composizione e durata
    1. Il comitato e' cosi' composto:
      a) il  responsabile del servizio affari giuridici e legislativi
della giunta regionale;
      b) il   segretario   generale  della  presidenza  della  giunta
regionale;
      c) il direttore alle risorse finanziarie, umane e strumentali;
      d) il  responsabile  del  servizio  affari  istituzionali della
giunta regionale;
      e) due   componenti   esterni  di  elevata  professionalita'  e
comprovata    capacita'    nella    materia    giuridico-legislativa,
rappresentativi   del  mondo  accademico  o  forense  particolarmente
esperti in diritto costituzionale e regionale.
    2.  I  componenti  esperti esterni sono nominati dalla giunta con
propria  deliberazione  e  scadono  dall'incarico  con  la fine della
legislatura.  Essi  rimangono tuttavia in carica fino alla nomina dei
nuovi esperti esterni.
    3.  Ai  componenti  esterni spetta un compenso lordo a seduta, il
cui  importo e' stabilito dalla giunta regionale nel provvedimento di
nomina.