Art. 3.
                             Presidente
    1.  Il  comitato  e'  presieduto  dal  dirigente responsabile del
servizio affari giuridici e legislativi della giunta regionale.
    2. Il presidente svolge i seguenti compiti:
      a) convoca e presiede il comitato;
      b) fissa l'ordine del giorno delle sedute;
      c) coordina  l'attivita' dell'amministrazione regionale per gli
aspetti concernenti la produzione normativa;
      d) cura i rapporti con le direzioni regionali;
      e) informa   annualmente  la  giunta  regionale  sull'attivita'
svolta dal comitato.