Art. 3. Presidente 1. Il comitato e' presieduto dal dirigente responsabile del servizio affari giuridici e legislativi della giunta regionale. 2. Il presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede il comitato; b) fissa l'ordine del giorno delle sedute; c) coordina l'attivita' dell'amministrazione regionale per gli aspetti concernenti la produzione normativa; d) cura i rapporti con le direzioni regionali; e) informa annualmente la giunta regionale sull'attivita' svolta dal comitato.