Art. 4.
                            Convocazione
    1.  Il  comitato  e' convocato dal suo presidente mediante avviso
scritto  contenente  l'indicazione  del  giorno, dell'ora e del luogo
della riunione, con allegata copia degli atti all'ordine del giorno.
    2.  Alla  seduta  partecipano  i  direttori competenti su ciascun
oggetto all'ordine del giorno o loro delegati. A tal fine l'avviso di
convocazione e' inviato anche ai direttori suddetti.
    3.   Qualora   siano  in  discussione  argomenti  di  particolare
specifica  competenza,  il presidente, anche su richiesta degli altri
componenti, puo' invitare alle riunioni esperti nelle singole materie
all'ordine del giorno.
    4.  Nell'ipotesi che gli esperti di cui al comma 3, siano esterni
all'amministrazione  regionale,  ad  essi spetta il compenso previsto
dall'art. 2, comma 3.