Art. 4. Convocazione 1. Il comitato e' convocato dal suo presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, con allegata copia degli atti all'ordine del giorno. 2. Alla seduta partecipano i direttori competenti su ciascun oggetto all'ordine del giorno o loro delegati. A tal fine l'avviso di convocazione e' inviato anche ai direttori suddetti. 3. Qualora siano in discussione argomenti di particolare specifica competenza, il presidente, anche su richiesta degli altri componenti, puo' invitare alle riunioni esperti nelle singole materie all'ordine del giorno. 4. Nell'ipotesi che gli esperti di cui al comma 3, siano esterni all'amministrazione regionale, ad essi spetta il compenso previsto dall'art. 2, comma 3.