Art. 5.
                            Funzionamento
    1.  I  direttori  regionali  trasmettono  al comitato i testi dei
disegni  di  legge  e  delle  proposte  di regolamento, unitamente ai
sussidi  informatici,  affinche'  esso  esprima  il  parere  ai sensi
dell'art. 1, comma 2.
    2.   Il  comitato  esamina,  nella  seduta  stabilita,  il  testo
normativo  all'ordine del giorno, in contraddittorio con la direzione
interessata,  proponendo  emendamenti  sulla  base dei criteri di cui
all'art. 1, comma 2.
    3.  Al  termine  dell'esame il comitato redige il proprio parere,
che  viene  trasmesso al direttore proponente unitamente al testo del
disegno di legge o della proposta di regolamento, rielaborati secondo
le  osservazioni  emerse nel corso della riunione e concordati con il
rappresentante della direzione.
    4.   Nell'ipotesi   di   divergenza   tra   il   comitato  ed  il
rappresentante   della   direzione,  il  parere  da'  conto  di  tale
circostanza, indicando la norma o le norme non concordate.
    5.  Il  parere  e'  espresso  entro  il termine massimo di trenta
giorni,   decorrente   dalla   richiesta  formulata  dalla  direzione
proponente.
    6.  Il direttore proponente esamina il testo del disegno di legge
o  della  proposta di regolamento trasmessi dal comitato e formula la
proposta  definitiva  da  sottoporre  alla  giunta regionale, tenendo
conto  delle  osservazioni  del comitato stesso. Qualora il direttore
proponente  non  intenda  adeguare  il  testo  alle  osservazioni del
comitato,  deve indicarne le ragioni nella proposta deliberativa alla
giunta regionale.