Art. 5. Funzionamento 1. I direttori regionali trasmettono al comitato i testi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento, unitamente ai sussidi informatici, affinche' esso esprima il parere ai sensi dell'art. 1, comma 2. 2. Il comitato esamina, nella seduta stabilita, il testo normativo all'ordine del giorno, in contraddittorio con la direzione interessata, proponendo emendamenti sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2. 3. Al termine dell'esame il comitato redige il proprio parere, che viene trasmesso al direttore proponente unitamente al testo del disegno di legge o della proposta di regolamento, rielaborati secondo le osservazioni emerse nel corso della riunione e concordati con il rappresentante della direzione. 4. Nell'ipotesi di divergenza tra il comitato ed il rappresentante della direzione, il parere da' conto di tale circostanza, indicando la norma o le norme non concordate. 5. Il parere e' espresso entro il termine massimo di trenta giorni, decorrente dalla richiesta formulata dalla direzione proponente. 6. Il direttore proponente esamina il testo del disegno di legge o della proposta di regolamento trasmessi dal comitato e formula la proposta definitiva da sottoporre alla giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni del comitato stesso. Qualora il direttore proponente non intenda adeguare il testo alle osservazioni del comitato, deve indicarne le ragioni nella proposta deliberativa alla giunta regionale.