Art. 6.
                               Sedute
    1.  Le  sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno
tre membri, tra i quali il presidente e un componente esterno.
    2.  Nell'ipotesi  di  assenza  o  impedimento  del presidente, il
comitato e' presieduto dal segretario generale della presidenza della
giunta regionale.
    3.  Di  ogni  seduta  e'  redatto il processo verbale, a cura del
segretario,  che  deve  contenere  il  resoconto  dei  lavori  e  dei
nominativi  dei  partecipanti.  Ciascun  partecipante  puo'  chiedere
l'inserimento  a  verbale  di  dichiarazioni  ed  osservazioni  sugli
argomenti  all'ordine  del  giorno.  Nel  verbale  si  da'  conto  di
eventuali opinioni dissenzienti e delle loro motivazioni.