Art. 6. Sedute 1. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno tre membri, tra i quali il presidente e un componente esterno. 2. Nell'ipotesi di assenza o impedimento del presidente, il comitato e' presieduto dal segretario generale della presidenza della giunta regionale. 3. Di ogni seduta e' redatto il processo verbale, a cura del segretario, che deve contenere il resoconto dei lavori e dei nominativi dei partecipanti. Ciascun partecipante puo' chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazioni ed osservazioni sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel verbale si da' conto di eventuali opinioni dissenzienti e delle loro motivazioni.