(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche di cui questi ultimi sono portatori al fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente; condanna gli atti di crudelta' contro di essi ed il loro abbandono. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione tutela gli animali di affezione, definendo tali gli animali che convivono con l'uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attivita' utili allo stesso. 3. Sono soggetti alla normativa gli animali di affezione in base alla legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e ai trattati intrnazionali recepiti dalla legge italiana, ivi compresi quelli che vivono in liberta'. 4. La presente legge disciplina altresi' il trasporto, la detenzione, il ricovero, la sterilizzazione e la prevenzione delle malattie degli animali, del singolo e della specie, ivi comprese quelle trasmessibili all'uomo e agli altri animali, attuando con gli altri soggetti istituzionalmente preposti un'attivita' di programmazione, indirizzo e coordinamento. 5. Alla realizzazione delle affinita' di cui ai commi prededenti provvedono, nei respettivi ambiti di competenza, la Regione, le province, i comuni singoli o associati, le comunita' montane e le ASL, con la collaborazione dei soggetti indicati nell'art. 6. 6. La presente legge non si applica agli allevamenti a scopo alimentare e alle attivita' previste dalla legge n. 157/1992 e dalla legge regionale 29/1994, e successive modificazioni, se non per quanto previsto al successivo art. 23.