Art. 10.
                  Ricovero e custodia degli animali
    1.  ll  ricovero  e la custodia degli animali sono assicurati dai
comuni  singoli  o  associati  e  dalle  comunita'  montane  mediante
apposite  strutture  pubbliche  o  private  convenzionate,  sotto  il
controllo   sanitario   della  ASL.  Alla  gestione  delle  strutture
pubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le
associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste, le cooperative o
enti  morali,  che  abbiano  nello  statuto  principi  di  comprovata
finalita' zoofila ed animalista.
    2.  E'  vietato  a  chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti o di
qualsiasi   altro   animale   custodito  nella  propria  residenza  o
domicilio.
    3.  Coloro  che  non  intendono  o  non possono piu' custodire un
animale in loro possesso e non trovano per esso adeguata sistemazione
devono  consegnare  l'animale  al  ricovero competente per territorio
sottoscrivendo  una  dichiarazione di rinuncia all'animale stesso. Se
si  tratta  di  un  cane,  il  ricovero trasmette la dichiarazione ai
competenti  uffici  per  l'anagrafe  canina  che la trascrivono sulla
scheda di cui all'art. 12, comma 2. L'animale nei confronti del quale
e'  stata  fatta rinuncia puo' essere ceduto a terzi dal ricovero che
lo custodisce, previa opportuna profilassi.
    4.  Chiunque,  per  cause  di forza maggiore, temporaneamente non
possa   custodire   un  animale,  puo'  collocarlo  presso  un'idonea
struttura  pubblica o privata convenzionata versando una quota per il
mantenimento  dell'animale  stesso  da  concordarsi  con la struttura
ospitante.
    5.  In  caso  di  grave  infermita'  o  privazione della liberta'
personale  del  possessore  di  un animale d'affezione, in assenza di
persona  disponibile ad accudirlo, l'animale e' trasferito a cura del
servizio  veterinario  della  ASL  competente presso il ricovero piu'
idoneo,  sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore
od a persona di sua fiducia. Tale servizio e' gratuito.
    6.  Gli  animali  ceduti  dalle  strutture  pubbliche  ai privati
richiedenti   sono  sterilizzati  e  tatuati  prima  della  cessione.
All'atto  dell'adozione  inoltre  il  privato dovra' controfirmare ed
accettare possibili controlli da parte di guardie zoofile sullo stato
dell'animale.