Art. 11.
Criteri  per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero
                             per animali
    1.  I  comuni  singoli  o  associati  e le comunita' montane, ove
delegate,  devono  attenersi per il risanamento dei ricoveri pubblici
esistenti  e  per  la  costruzione  di  nuove  strutture  ai seguenti
criteri:
      a) razionale  distribuzione  dei ricoveri commisurata al numero
degli abitanti, alla stima dei cani e dei gatti e degli altri animali
esistenti nell'ambito del territorio di propria competenza;
      b) tutela   della   situazione  epidemiologica  riguardante  le
principali zoonosi dei cani e dei gatti e di tutti gli altri animali,
compresi  i  selvatici  presenti nei centri abitati e gli esotici, in
collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale;
      c) rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie volte a garantire
buone  condizioni  di  vita  per gli animali, comprese le esigenze di
spazio e di movimento al chiuso e all'aperto.
    2.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,   la   giunta   regionale,   acquisito   il  parere
dell'osservatorio  di cui all:art. 2, comma 3, stabilisce con proprio
provvedimento i requisiti strutturali e le attrezzature di cui devono
essere dotate le strutture di ricovero pubbliche e private.