Art. 11. Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per animali 1. I comuni singoli o associati e le comunita' montane, ove delegate, devono attenersi per il risanamento dei ricoveri pubblici esistenti e per la costruzione di nuove strutture ai seguenti criteri: a) razionale distribuzione dei ricoveri commisurata al numero degli abitanti, alla stima dei cani e dei gatti e degli altri animali esistenti nell'ambito del territorio di propria competenza; b) tutela della situazione epidemiologica riguardante le principali zoonosi dei cani e dei gatti e di tutti gli altri animali, compresi i selvatici presenti nei centri abitati e gli esotici, in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale; c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni di vita per gli animali, comprese le esigenze di spazio e di movimento al chiuso e all'aperto. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, acquisito il parere dell'osservatorio di cui all:art. 2, comma 3, stabilisce con proprio provvedimento i requisiti strutturali e le attrezzature di cui devono essere dotate le strutture di ricovero pubbliche e private.