Art.12.
                           Anagrafe canina
    1. Ogni ASL istituisce l'anagrafe canina alla quale il possessore
a  qualsiasi  titolo, che sia residente in Liguria, deve iscrivere il
proprio  cane. L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascita
o comunque dall'acquisizione dell'animale; allo stesso ufficio, entro
sette  giorni,  devono  essere  denunciati  lo smarrimento o la morte
dell'animale.
    2.  L'iscrizione  deve  inoltre  essere trascritta su un'apposita
scheda  anagrafica,  su  modello  predisposto dal dirigente regionale
competente;  su  di essa devono essere registrati, oltre ad eventuali
variazioni  circa  il  possesso, la detenzione od il trasferimento in
altra Regione dell'animale, gli interventi di profilassi e di polizia
veterinaria eseguiti sull'animale stesso.
    3. Nella scheda di cui al comma 2, sono riportati luogo e data di
nascita,  stato  segnaletico, nome del cane, generalita' ed indirizzo
del possessore ed il codice assegnato all'animale.
    4.  Copia  della scheda di cui al comma 2, deve essere consegnata
al possessore e segue sempre il cane negli eventuali trasferimenti di
possesso.
    5.  Il  possessore  pro-tempore  del cane e' tenuto a comunicare,
entro  trenta  giorni,  alla  ASL  ogni variazione dei dati contenuti
nella scheda anagrafica.
    6.  Gli  uffici  delle ASL competenti per la tenuta dell'anagrafe
canina   devono   essere   dotati   di  apparecchiature  e  programmi
informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.
    7.  La Regione, con propria deliberazione, individua un programma
informatico  di  comune accordo con i comuni e le ASL per la gestione
dei dati dell'anagrafe canina.
    8.  I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati da un
apposito  codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e
il  sesto  mese  di  vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del
possesso  o  della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno della
coscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dalla
giunta regionale.
    9.  Ai  fini  dell'iscrizione  all'anagrafe canina, devono essere
riconosciuti validi i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi
veterinari  delle ASL. L'ente nazionale della cinofilia italiana puo'
richiedere  che  i  codici  in  possesso  degli allevatori ENCI e dei
gruppi cinofili, possano sostituire o integrare quello indicato dalle
ASL.
    10.   Il   codice  di  riconoscimento  viene  apposto  da  medici
veterinari  dei  servizi  delle  ASL,  o  da medici veterinari liberi
professionisti  nell'ambito  delle  convenzioni di cui all'art. 3. In
questo  ultimo caso la ASL deve fornire certificazione dell'avve'nuta
vaccinazione nonche' del codice di riconoscimento apposto.