Art. 13.
                      Controllo del randagismo
    1.  I  cani  vaganti, regolarmente tatuati ai sensi dell'art. 12,
comma  8, sono restituiti al possessore, dietro pagamento delle spese
di cattura, mantenimento e cura.
    2.  I cani vaganti non tatuati sono catturati a cura del servizio
veterinario  dell'ASL  competente per territorio, che, in presenza di
elementi  identificativi  dei  proprietari, li avverte immediatamente
del  ritrovamento,  fornisce  la descrizione degli animali, indica il
luogo dove sono custoditi e le modalita' della restituzione.
    3.  Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura
possono,  previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a
privati  che  diano  a giudizio del responsabile del canile o gattile
sufficienti  garanzie  di  buon  trattamento  o  ad  associazioni  di
volontariato animalista e per la protezione degli animali.
    4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  cattura  gli animali possono,
previo   espletamento   dei  controlli  sanitari,  essere  ceduti  in
affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'art. 6.
    5.  Gli  animali  non possono essere dati in affido od adozione a
coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
    6.  I  veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della
loro  attivita',  vengano  a  conoscenza  dell'esistenza  di cani non
iscritti  all'anagrafe,  hanno  l'obbligo di segnalare la circostanza
all'ASL  competente  e  di  informare il possessore degli adempimenti
della presente legge.