Art. 14.
     Interventi di sterilizzazione ed altri interventi sanitari
    1.  I comuni singoli o associati, previa comunicazione alle ASL e
alla  Regione, sentite o su proposta delle associazioni di protezione
animale,  predispongono programmi mirati per la sterilizzazione delle
colonie di animali presenti sul territorio.
    2.  I  programmi  mirati  per  la  sterilizzazione possono essere
finanziati con le procedure di cui all'art. 17.
    3. Le associazioni di protezione animale e le cooperative zoofile
possono  prestare  servizio  di soccorso, cura e degenza agli animali
traumatizza'ti  o  malati,  anche stipulando apposite convenzioni con
gli enti pubblici.
    4.  Gli enti locali e le ASL possono mettere a disposizione delle
Associazioni  di  protezione  animale  o cooperative zoofile locali e
materiali sanitari per svolgere la propria opera.
    5.  Le  associazioni di protezione animale possono convenzionarsi
con  medici veterinari per garantire un'adeguata assistenza sanitaria
agli animali ricoverati.
    6.  I centri di cura delle associazioni di protezione animale non
sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione regionale.
    7.  I  requisiti dei locali dei centri di cura delle associazioni
di  protezione animale sono stabiliti dalla Regione entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.