Art. 14. Interventi di sterilizzazione ed altri interventi sanitari 1. I comuni singoli o associati, previa comunicazione alle ASL e alla Regione, sentite o su proposta delle associazioni di protezione animale, predispongono programmi mirati per la sterilizzazione delle colonie di animali presenti sul territorio. 2. I programmi mirati per la sterilizzazione possono essere finanziati con le procedure di cui all'art. 17. 3. Le associazioni di protezione animale e le cooperative zoofile possono prestare servizio di soccorso, cura e degenza agli animali traumatizza'ti o malati, anche stipulando apposite convenzioni con gli enti pubblici. 4. Gli enti locali e le ASL possono mettere a disposizione delle Associazioni di protezione animale o cooperative zoofile locali e materiali sanitari per svolgere la propria opera. 5. Le associazioni di protezione animale possono convenzionarsi con medici veterinari per garantire un'adeguata assistenza sanitaria agli animali ricoverati. 6. I centri di cura delle associazioni di protezione animale non sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione regionale. 7. I requisiti dei locali dei centri di cura delle associazioni di protezione animale sono stabiliti dalla Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.