Art. 15. Animali ospitati presso strutture private 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ASL fanno pervenire ai comuni i dati concernenti il numero e la provenienza degli animali ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli' animali. 2. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, gli enti di cui all'art. 4, provvedono al mantenimento degli animali rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture di cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture. 3. Nel caso in cui non esistono strutture pubbliche comunali o consortili conformi a quanto stabilito dalla presente legge, possono essere mantenute quelle private esistenti, anche se in parte prive dei requisiti strutturali richiesti, purche' non lesive della dignita' e del benessere dell'animale, fatto salvo l'impegno del comune interessato a creare strutture idonee o a contribuire a ristrutturare quelle private esistenti, entro un termine stabilito dalla Regione, variabile da dodici a ventiquattro mesi. 4. Gli enti di cui all'art. 4, possono versare un contributo per il mantenimento degli animali a privati cittadini che facciano richiesta di adozione per animali presenti nelle strutture da piu' di sei mesi e di eta' pari o superiore ad anni due, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'ASL competente per territorio o presso veterinari con essa convenzionati. In assenza di tali visite ed in presenza di accertati maltrattamenti, l'animale e' ripreso dalle strutture di provenienza ed e' comminata la sanzione di cui all'art. 24, comma 1.