Art. 15.
              Animali ospitati presso strutture private
    1.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  le ASL fanno pervenire ai comuni i dati concernenti il numero
e  la  provenienza degli animali ospitati presso le strutture private
convenzionate   e   presso   quelle  gestite  dalle  associazioni  di
volontariato animalista e per la protezione degli' animali.
    2.  Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, gli enti di
cui  all'art.  4,  provvedono al mantenimento degli animali rinvenuti
nell'ambito  del  territorio di loro competenza e custoditi presso le
strutture  di  cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra
gli enti medesimi e tali strutture.
    3.  Nel  caso  in cui non esistono strutture pubbliche comunali o
consortili  conformi a quanto stabilito dalla presente legge, possono
essere  mantenute  quelle  private esistenti, anche se in parte prive
dei   requisiti  strutturali  richiesti,  purche'  non  lesive  della
dignita'  e  del  benessere  dell'animale,  fatto salvo l'impegno del
comune  interessato  a  creare  strutture  idonee  o  a contribuire a
ristrutturare  quelle  private  esistenti, entro un termine stabilito
dalla Regione, variabile da dodici a ventiquattro mesi.
    4.  Gli enti di cui all'art. 4, possono versare un contributo per
il  mantenimento  degli  animali  a  privati  cittadini  che facciano
richiesta di adozione per animali presenti nelle strutture da piu' di
sei  mesi  e  di  eta' pari o superiore ad anni due, obbligandoli, al
fine  di  controllare  il  benessere  degli animali, a sottoporre gli
stessi  a  visite periodiche presso l'ASL competente per territorio o
presso  veterinari  con essa convenzionati. In assenza di tali visite
ed  in  presenza  di  accertati  maltrattamenti, l'animale e' ripreso
dalle  strutture  di  provenienza  ed e' comminata la sanzione di cui
all'art. 24, comma 1.