Art. 16. Cimiteri per animali 1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilita' di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della ASL ed il comune interessato possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali. 2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche. 3. Alla destinazione ad altro uso di un terreno adibito a cimitero per animali si a'pplica la normativa sulla dismissione dei cimiteri.