Art. 16.
                        Cimiteri per animali
    1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale
di  affezione  nel  corso  della sua vita di avere la possibilita' di
mantenere  un  legame  affettivo  con  l'animale posseduto, i servizi
competenti  della  ASL  ed  il comune interessato possono autorizzare
associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in
materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per
animali.
    2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme
igieniche  previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e
l'individuazione  dei  siti  deve  essere effettuata tenuto conto del
rischio di inquinamenti alle falde freatiche.
    3.  Alla  destinazione  ad  altro  uso  di  un  terreno adibito a
cimitero  per  animali si a'pplica la normativa sulla dismissione dei
cimiteri.