Art. 17.
                        Contributi regionali
    1. La Regione eroga ai comuni e alle comunita' montane contributi
per il risanamento e la costruzione di ricoveri per animali.
    2.   Ciascuna   provincia,   nell'ambito   della   attivita'   di
coordinamento  di  cui  all'art.  3,  di  intesa  con  i  comuni e le
comunita' montane, puo' elaborare programmi di intervento, attivando,
se necessario, conferenze di servizi.
    3.  La Regione concede, altresi', contributi per l'attuazione dei
programmi  mirati  di  cui agli articoli 7, 14 e 20, presentati dagli
enti  locali,  nonche' per l'acquisto di attrezzature e materiali per
le attivita' di pronto soccorso di animali in difficolta'.
    4.  Con  atto  amministrativo  sono  fissati  i  criteri  per  la
concessione  dei  contributi  di  cui  al  presente  art., nonche' le
modalita' e i termini per la presentazione delle domande.