Art. 17. Contributi regionali 1. La Regione eroga ai comuni e alle comunita' montane contributi per il risanamento e la costruzione di ricoveri per animali. 2. Ciascuna provincia, nell'ambito della attivita' di coordinamento di cui all'art. 3, di intesa con i comuni e le comunita' montane, puo' elaborare programmi di intervento, attivando, se necessario, conferenze di servizi. 3. La Regione concede, altresi', contributi per l'attuazione dei programmi mirati di cui agli articoli 7, 14 e 20, presentati dagli enti locali, nonche' per l'acquisto di attrezzature e materiali per le attivita' di pronto soccorso di animali in difficolta'. 4. Con atto amministrativo sono fissati i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente art., nonche' le modalita' e i termini per la presentazione delle domande.