Art. 18.
                          Cani di quartiere
    1.  Laddove  si  accerti  la  non  sussistenza  di  condizioni di
pericolo  per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto
di  essere  animale  libero.  Tale  animale  viene  definito  cane di
quartiere.
    2.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  d.P.R.  320/1954  e
dall'art. 672  del codice penale, le condizioni che rendono possibile
il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio
veterinario dell'ASL di riferimento, in accordo con i soggetti di cui
all'art.  6,  operanti  sul  territorio.  Questi ultimi propongono al
servizio  veterinario  dell'ASL  di riferimento il riconoscimento dei
singoli  animali,  dei  quali si assumono l'onere della gestione e la
responsabilita'.
    3.  I  cani  di  quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e
sterilizzati   dal   servizio  veterinario  dell'ASL  competente  per
territorio   o   da   un  medico  veterinario  libero  professionista
convenzionato  con  il  servizio  veterinario dell'ASL competente per
territorio  o  da  un medico veterinario indicato dai soggetti di cui
all'art. 6.
    4.  I  cani  di  quartiere  devono  essere  iscritti all'anagrafe
canina,  tatuati  a  nome  del  soggetto  responsabile  e portare una
medaglietta   ben   visibile   nella  quale  devono  essere  indicati
chiaramente i dati relativi al comune di appartenenza.