Art. 19. Tutela del patrimonio zootecnico I. La Regione, le province, i comuni singoli o associati, le comunita' montane promuovono opportuni piani di cattura per i cani vaganti o inselvatichiti di concerto con le associazioni di protezione animale .e venatorie. 2. La Regione stabilisce i criteri e le modalita' per l'indennizzo agli imprenditori agricoli delle perdite di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti.