Art. 2.
                      Competenze della Regione
    1.  La Regione, in attuazione della legge n. 281/1991, predispone
programmi  e iniziative rivolte alla tutela del benessere animale, in
collaborazione con gli enti locali ed i soggetti di cui all'art. 6.
    2.  In  particolare la Regione adotta il programma di prevenzione
del randagismo di cui all'art. 17.
    3.  E'  istituito  l'osservatorio  permanente  per lo studio e il
controllo delle popolazioni animali.
    4.  La giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la
composizione   dell'osservatorio   e   le   relative   modalita'   di
funzionamento,  garantendo  la  presenza di operatori designati dagli
enti  locali e dalle ASL e di esperti designati dalle associazioni di
protezione animale.
    5.  All'osservatorio  sono  affidate  funzioni  consultive  e  di
verifica  del  rispetto  delle  norme e dei principi ispiratori della
presente legge.
    6.  La  giunta  regionale,  entro sei mesi dell'entrata in vigore
della  presente  legge,  sentite  le  associazioni di cui all'art. 6,
emana  una  direttiva  per  la detenzione, custodia ed utilizzo degli
animali d'affezione di cui all'art. 1.