Art. 2. Competenze della Regione 1. La Regione, in attuazione della legge n. 281/1991, predispone programmi e iniziative rivolte alla tutela del benessere animale, in collaborazione con gli enti locali ed i soggetti di cui all'art. 6. 2. In particolare la Regione adotta il programma di prevenzione del randagismo di cui all'art. 17. 3. E' istituito l'osservatorio permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali. 4. La giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la composizione dell'osservatorio e le relative modalita' di funzionamento, garantendo la presenza di operatori designati dagli enti locali e dalle ASL e di esperti designati dalle associazioni di protezione animale. 5. All'osservatorio sono affidate funzioni consultive e di verifica del rispetto delle norme e dei principi ispiratori della presente legge. 6. La giunta regionale, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di cui all'art. 6, emana una direttiva per la detenzione, custodia ed utilizzo degli animali d'affezione di cui all'art. 1.