Art. 20.
                              Avifauna
    1.  La  Regione  in  collaborazione  con  la  provincia, i comuni
singoli o associati, l'ASL, l'istituto zooprofilattico, l'universita'
di Genova e i soggetti di cui all'art. 6, interviene per il controllo
ed  il  benessere  della popolazione aviaria vigilando, nel contempo,
sulle metodologie di allontanamento messe in atto dai privati.
    2.  Al  fine  di  contenere  la  popolazione  aviaria, la Regione
finanzia programmi mirati predisposti dai comuni singoli o associati,
anche  su  proposta  dei soggetti di cui all'art. 6, che prevedano lo
studio,  il  monitoraggio e il contenimento dell'avifauna al di fuori
del territorio agro-silvo-pastorale, le indagini conoscitive circa le
cause   naturali  e  artificiali  della  loro  presenza  al  fine  di
programmare l'eventuale contenimento della stessa attraverso adeguati
interventi di sterilizzazione.