Art. 20. Avifauna 1. La Regione in collaborazione con la provincia, i comuni singoli o associati, l'ASL, l'istituto zooprofilattico, l'universita' di Genova e i soggetti di cui all'art. 6, interviene per il controllo ed il benessere della popolazione aviaria vigilando, nel contempo, sulle metodologie di allontanamento messe in atto dai privati. 2. Al fine di contenere la popolazione aviaria, la Regione finanzia programmi mirati predisposti dai comuni singoli o associati, anche su proposta dei soggetti di cui all'art. 6, che prevedano lo studio, il monitoraggio e il contenimento dell'avifauna al di fuori del territorio agro-silvo-pastorale, le indagini conoscitive circa le cause naturali e artificiali della loro presenza al fine di programmare l'eventuale contenimento della stessa attraverso adeguati interventi di sterilizzazione.