Art. 21. Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio 1. Gli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale. Gli stessi hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. 2. La giunta regionale indica le modalita' per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. 3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenti sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibii, rilasciata dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti della provincia autorizzati dalla stessa ASL. La validita' del certificato e' di dieci giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti di cui al comma 1. Per gli animali provenienti dall'estero occorre la certificazione prevista dalla normativa e dai trattati internazionali vigenti. 4. I cani possono essere venduti se in possesso di tatuaggio visibile o di iscrizione all'anagrafe.