Art. 21.
Obblighi  degli  allevatori  o  possessori  di  animali  a  scopo  di
                              commercio
    1.  Gli  allevatori  o possessori di animali a scopo di commercio
devono   garantire   il  benessere  dell'animale.  Gli  stessi  hanno
l'obbligo  di  tenere  un apposito registro di carico e scarico degli
animali  su  conforme  modello  predisposto  dalla  giunta regionale,
vidimato   in  ogni  sua  parte  dal  servizio  veterinario  dell'ASL
competente per territorio.
    2.  La  giunta  regionale  indica  le modalita' per la tenuta del
registro  di  carico  e  scarico  degli  animali soggetti a periodica
verifica  da  parte  del servizio veterinario dell'ASL competente per
territorio.
    3.   Gli   animali   possono   essere   venduti  soltanto  previa
certificazione  di  buona  salute  attestante  che  il  soggetto  non
presenti    sintomi   clinici   riferibili   a   malattie   infettive
trasmissibii, rilasciata dal servizio veterinario dell'ASL competente
per  territorio  o  da  medici veterinari liberi professionisti della
provincia  autorizzati dalla stessa ASL. La validita' del certificato
e'  di  dieci  giorni  dal  rilascio. I costi di tale servizio sono a
carico  dei  soggetti  di cui al comma 1. Per gli animali provenienti
dall'estero  occorre la certificazione prevista dalla normativa e dai
trattati internazionali vigenti.
    4.  I  cani  possono  essere  venduti se in possesso di tatuaggio
visibile o di iscrizione all'anagrafe.