Art. 22. Trasporto 1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. 2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e da consentire altresi' l'ispezione e' la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata. 3. Per gli animali appartenenti all'allegato A, B, C e D del regolamento (CE) 338/1997 (normativa CITES) e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni contenute nello stesso, ivi compresa l'acquisizione di apposito parere espresso dalla commissione scientifica istituita presso il Ministero dell'ambiente nel caso di animali inseriti nell'allegato A di detti regolamenti. 4. Per gli animali da reddito, compresi gli animali da cortile, si applicano le disposizioni contenute nel d.P.R. 320/1954. 5. Il conducente di autoveicolo deve provvedere affinche' l'animale non abbia la possibilita' di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi e a se stesso. 6. Ferme restando le norme previste dal codice della strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi. 7. Il conducente deve assicurare: a) l'aerazione del veicolo; b) la somministrazione di acqua o cibo in caso di viaggi prolungati e/o sosta. 9. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi prolungati o comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.