Art. 22.
                              Trasporto
    1.  Il  trasporto  e la custodia degli animali, da chiunque siano
effettuati  e  per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato
alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
    2.  I  mezzi  di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da
proteggere  gli  animali  da  intemperie  o  lesioni  e da consentire
altresi'  l'ispezione  e'  la cura degli stessi; la ventilazione e la
cubatura  d'aria  devono essere adeguate alle condizioni di trasporto
ed alla specie animale trasportata.
    3.  Per  gli  animali  appartenenti  all'allegato A, B, C e D del
regolamento  (CE) 338/1997 (normativa CITES) e successive modifiche e
integrazioni,  si  applicano  le disposizioni contenute nello stesso,
ivi   compresa  l'acquisizione  di  apposito  parere  espresso  dalla
commissione  scientifica  istituita presso il Ministero dell'ambiente
nel caso di animali inseriti nell'allegato A di detti regolamenti.
    4.  Per  gli animali da reddito, compresi gli animali da cortile,
si applicano le disposizioni contenute nel d.P.R. 320/1954.
    5.   Il  conducente  di  autoveicolo  deve  provvedere  affinche'
l'animale  non  abbia la possibilita' di oltrepassare con la testa la
sagoma  dell'automezzo,  al  fine  di  evitare  danni  a terzi e a se
stesso.
    6.  Ferme restando le norme previste dal codice della strada, chi
trasporta  animali  su  autoveicoli  deve  adottare  tutte  le misure
necessarie  a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli
occupanti del veicolo od a terzi.
    7. Il conducente deve assicurare:
      a) l'aerazione del veicolo;
      b) la  somministrazione  di  acqua  o  cibo  in  caso di viaggi
prolungati e/o sosta.
    9.  Deve  essere  inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e
alle  fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi prolungati o
comunque   tali   da   compromettere  il  benessere  e/o  il  sistema
fisiologico dell'animale.