Art. 23.
                Funzioni di vigilanza e di controllo
    1. Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente
legge  sono affidate alla Provincia, ai Servizi veterinari della ASL,
al  comune,  agli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia giudiziaria, ai
soggetti  indicati  dall'art.  27 della 1. 157/1992 ed a tutti coloro
che  per  norma  esercitano  funzioni  di  vigilanza  e  di controllo
sull'osservanza  delle  leggi  e  dei  regolamenti  generali e locali
relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.
    2.   Per   la   vigilanza   e   controllo  sull'osservanza  delle
disposizioni della presente legge sono utilizzate dai comuni anche le
guardie  zoofile  volontarie  in  conformita'  all'art.  5 del d.P.R.
31 marzo  1979.  Le  guardie  zoofile  con  competenza regionale sono
nominate  dal  presidente  della  giunta  regionale su proposta delle
associazioni  di  protezione  animale.  Alle guardie ecozoofile viene
rilasciato   apposito   tesserino   di  riconoscimento  e  distintivo
approvato dalla Regione.
    3.  Le  guardie  ecozoofile  e  zoofile svolgono i loro compiti a
titolo  volontario  e  gratuito  in  collaborazione  con  il servizio
veterinario  della  ASL  ed  i  soggetti  addetti alla vigilanza e in
collegamento   con   le   associazioni  protezionistiche  zoofile  ed
animaliste.
    4.  Le guardie ecozoofile volontarie ai fini della presente legge
sono  agenti  di  polizia amministrativa e titolari dei poteri di cui
all'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema
penale).
    5.  La  giunta  regionale,  con  propria deliberazione, adotta le
linee  di  indirizzo  cui  si  debbono  attenere gli enti, pubblici o
privati, che utilizzano le guardie zoofile volontarie.