Art. 24.
                       Sanzioni amministrative
    1.  Chiunque  abbandona  cani, gatti o qualsiasi altro animale di
cui   e'   possessore   o   detentore   e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma compresa tra un minimo di
lire seicentomila e un massimo di lire sei milioni.
    2.  Chiunque  omette  di  iscrivere  il proprio cane all'anagrafe
canina  di  cui all'art. 12, e' punito con la sanzione amministrativa
del   pagamento   di  una  somma  compresa  tra  un  minimo  di  lire
centocinquantamila e un massimo di lire trecentomila
    3.  Chiunque,  avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui
all'art.  12, omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'art. 13 e'
punito  con  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma
compresa'  tra  un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo di
lire trecentomila.
    4.   Chiunque   fa   commercio   di  cani  o  gatti  al  fine  di
sperimentazione,   e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioni
ed un massimo di lire dieci milioni.
    5.  Per  la  violazione  delle  disposizioni  di cui ai rimanenti
articoli  della presente legge, si applica la sanzione amministrativa
del   pagamento   di  una  somma  compresa  tra  un  minimo  di  lire
centocinquantamila ed un massimo di lire unmilionecinquecentomila.
    6.  Per  l'accertamento,  la  contestazione ed il pagamento delle
sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le disposizioni
della  legge regionale 14 aprile 1983 n. 11 (norme per l'applicazione
delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  materia  di igiene e
sanita' pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).