Art. 25.
              Modifiche alla legge regionale n. 15/1992
    1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n.
15   (disciplina   del   volontariato)   e   successive  modifiche  e
integrazioni, dopo la lettera g) e' inserita la seguente lettera:
      g-bis) protezione degli animali.