Art. 27. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: a) relativamente all'art. 17, comma 1, con gli stanziamenti iscritti al capitolo 4825 del bilancio regionale che assume la seguente denominazione Contributi a favore dei comuni ed altri enti locali per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per animali ; b) relativamente all'art. 17, comma 3, e all'art. 14, comma 2, con gli stanziamenti iscritti al capitolo 4820 che assume la seguente denominazione: `Interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismoº e al capitolo 4819 del bilancio regionale. 2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio. 3. I piani di cattura e gli indennizzi di cui all'art. 19, ed i contributi regionali di cui all'art. 17, sono autorizzati e concessi solo nei territori in cui i comuni o le comunita' montane attuino iniziative d'informazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 22 marzo 2000 MORI