Art. 27.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede:
      a) relativamente  all'art.  17,  comma  1, con gli stanziamenti
iscritti  al  capitolo  4825  del  bilancio  regionale  che assume la
seguente  denominazione  Contributi a favore dei comuni ed altri enti
locali  per  il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero
per animali ;
      b) relativamente  all'art. 17, comma 3, e all'art. 14, comma 2,
con gli stanziamenti iscritti al capitolo 4820 che assume la seguente
denominazione:  `Interventi  in  materia di animali di affezione e di
prevenzione   del   randagismoº  e  al  capitolo  4819  del  bilancio
regionale.
    2.  Agli  oneri  per gli anni successivi si provvede con legge di
bilancio.
    3.  I  piani di cattura e gli indennizzi di cui all'art. 19, ed i
contributi  regionali di cui all'art. 17, sono autorizzati e concessi
solo  nei  territori  in  cui i comuni o le comunita' montane attuino
iniziative d'informazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d).
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 22  marzo 2000
                                MORI