Art. 3.
                     Competenze della provincia
    1.  Le  province, in attuazione di quanto previsto nella presente
legge:
      a)  coordinano  l'azione dei comuni per l'istituzione associata
dei  servizi  di  vigilanza e il controllo della popolazione animale,
nonche'  per  la  realizzazione delle strutture per il ricovero degli
animali;
      b) coordinano l'azione dei comuni con le ASL per la cattura dei
cani randagi e vaganti;
      c)  promuovono  ed attuano corsi di formazione per il personale
addetto  ai  servizi  e  strutture di cui alle lettere a) e b), per i
volontari designati dalle associazioni protezionistiche e cooperative
zoofile e per le figure. professionali di cui all'art. 19;
      d) promuovono  ed  attuano, in collaborazione con i soggetti di
cui  all'art.  6, corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie
eco-zoofile e le guardie di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1979;
      e) attuano,    mediante    proprio    personale   o   volontari
specializzati,  interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e
di  quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonche' integrano
l'azione  dei  comuni  nella  vigilanza e controllo in ambiente extra
urbano.