Art. 3. Competenze della provincia 1. Le province, in attuazione di quanto previsto nella presente legge: a) coordinano l'azione dei comuni per l'istituzione associata dei servizi di vigilanza e il controllo della popolazione animale, nonche' per la realizzazione delle strutture per il ricovero degli animali; b) coordinano l'azione dei comuni con le ASL per la cattura dei cani randagi e vaganti; c) promuovono ed attuano corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alle lettere a) e b), per i volontari designati dalle associazioni protezionistiche e cooperative zoofile e per le figure. professionali di cui all'art. 19; d) promuovono ed attuano, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 6, corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie eco-zoofile e le guardie di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979; e) attuano, mediante proprio personale o volontari specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonche' integrano l'azione dei comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extra urbano.