Art. 4.
                        Competenze dei comuni
    1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane:
      a) provvedono alla costruzione di ricoveri pubblici per animali
e  al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cui
alla presente legge;
      b) attivano,   in   collaborazione  con  l'ASL  competente  per
territorio,  poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio
di  pronto  soccorso  per  animali  feriti, traumatizzati o malati da
realizzare  presso  i  ricoveri  o  presso  studi  medici  veterinari
convenzionati,  ivi  compreso  il  servizio di trasporto dell'animale
ferito o malato anche tramite convenzioni;
      c) promuovono,  anche  sulla base di convenzioni con i soggetti
di  cui  all'art.  6,  campagne  di sensibilizzazione per incentivare
l'affidamento degli animali abbandonati;
      d) promuovono,  in  collaborazione con la Regione, con l'ordine
dei  biologi e dei medici veterinari e con l'istituto zooprofilattico
Sperimentale,  iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai
proprietari  di  animali e all'opinione pubblica, per la protezione e
contro  l'abbandono  degli  animali;  tali  iniziative possono essere
organizzate anche dai soggetti di cui all'art. 6;
      e)   esercitano,   anche   avvalendosi  delle  guardie  zoofile
volontarie,  le funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della    Repubblica   31 marzo   1979   in   materia   di   vigilanza
sull'osservanza  delle  leggi  e  dei  regolamenti  generali e locali
relativi  alla  protezione degli animali e alla difesa del patrimonio
zootecnico;
      f)   provvedono,  sotto  il  controllo  sanitario  dei  servizi
veterinari  delle  ASL, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento
temporaneo,  fino  alla  restituzione ai proprietari o detentori, dei
cani  e degli altri animali nelle strutture di cui alla lettera a), e
all'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali per
i quali non e' possibile la restituzione;
      g) provvedono al ricovero e alla custodia temporanea dei cani e
dei gatti nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di
polizia  veterinaria  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   8 febbraio   1954   n.   320   (regolamento  di  polizia
veterinaria)  e  comunque  quando  ricorrono  esigenze sanitarie e di
profilassi;
      h) dispongono   il   successivo   affidamento   degli   animali
sequestrati  dagli  organi  di  vigilanza, relativamente ad accertati
casi  di  maltrattamento,  ad  associazioni  di  protezione animale o
privati a spese del possessore;
      i) provvedono  ad individuare durante la stagione balneare aree
debitamente   attrezzate,   da   destinare   ad   animali  domestici,
salvaguardando  l'incolumita'  e  la  tranquillita' dei cittadini, la
balneazione  pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni
igieniche secondo le vigenti normative.
    I canili pubblici e gli altri ricoveri per animali possono essere
affidati  in  tutto  o in parte in gestione, mediante convenzione, ai
soggetti di cui all'art. 6.
    I  comuni,  singoli  o  associati,  mettono  a  disposizione  del
Servizio  veterinario  dell'A.S.L.  competente per territorio e delle
associazioni  di  protezione  animale e cooperative zoofile strutture
adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 14.