Art. 4. Competenze dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane: a) provvedono alla costruzione di ricoveri pubblici per animali e al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cui alla presente legge; b) attivano, in collaborazione con l'ASL competente per territorio, poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati o malati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medici veterinari convenzionati, ivi compreso il servizio di trasporto dell'animale ferito o malato anche tramite convenzioni; c) promuovono, anche sulla base di convenzioni con i soggetti di cui all'art. 6, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento degli animali abbandonati; d) promuovono, in collaborazione con la Regione, con l'ordine dei biologi e dei medici veterinari e con l'istituto zooprofilattico Sperimentale, iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica, per la protezione e contro l'abbandono degli animali; tali iniziative possono essere organizzate anche dai soggetti di cui all'art. 6; e) esercitano, anche avvalendosi delle guardie zoofile volontarie, le funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico; f) provvedono, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento temporaneo, fino alla restituzione ai proprietari o detentori, dei cani e degli altri animali nelle strutture di cui alla lettera a), e all'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali per i quali non e' possibile la restituzione; g) provvedono al ricovero e alla custodia temporanea dei cani e dei gatti nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 (regolamento di polizia veterinaria) e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie e di profilassi; h) dispongono il successivo affidamento degli animali sequestrati dagli organi di vigilanza, relativamente ad accertati casi di maltrattamento, ad associazioni di protezione animale o privati a spese del possessore; i) provvedono ad individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate, da destinare ad animali domestici, salvaguardando l'incolumita' e la tranquillita' dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. I canili pubblici e gli altri ricoveri per animali possono essere affidati in tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, ai soggetti di cui all'art. 6. I comuni, singoli o associati, mettono a disposizione del Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio e delle associazioni di protezione animale e cooperative zoofile strutture adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 14.