Art. 5. Competenze delle A.S.L. 1. Le Aziende sanitarie locali mediante i propri servizi veterinari svolgono i seguenti compiti: a) gestiscono l'anagrafe canina di cui all'art. 12; b) vigilano sull'attivita' dei servizi per il controllo della popolazione animale; c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero degli animali, al fine di verificarne l'idoneita' igienico- sanitaria; d) controllano lo stato di salute, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero; e) effettuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie degli animali; f) collaborano con i comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione e benessere degli animali, disponendo, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria; g) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente; h) collaborano all'attuazione dei programmi di informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali; i) appongono gratuitamente il codice di riconoscimento di cui all'art. 12, comma 8; l) provvedono alla sterilizzazione di gatti e cani che vivono in liberta'. 2. Le A.S.L. possono affidare compiti di cui al comma 1 lettere e), h), i) e l) a veterinari liberi professionisti e ai soggetti di cui all'art. 6, mediante convenzioni. 3. I servizi veterinari delle A.S.L., inoltre, assicurano sul territorio: a) il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, la relativa comunicazione al comune interessato e la consegna dei cani catturati alle strutture di ricovero; b) il ritiro e la consegna alle strutture di' ricovero provviste di servizio di emergenza veterinaria dei cani, dei gatti e di altri animali feriti o malati segnalati da cittadini e da associazioni di protezione animale; c) il ritiro gratuito delle spoglie di animali non di proprieta', rinvenute sul suolo pubblico o presso strutture di ricovero pubbliche e private, e, a titolo oneroso, delle spoglie di animali di proprieta' per l'invio alla termodistruzione.