Art. 5.
                       Competenze delle A.S.L.
    1.   Le  Aziende  sanitarie  locali  mediante  i  propri  servizi
veterinari svolgono i seguenti compiti:
      a) gestiscono l'anagrafe canina di cui all'art. 12;
      b) vigilano  sull'attivita'  dei servizi per il controllo della
popolazione animale;
      c) effettuano   il   controllo  sanitario  sulle  strutture  di
ricovero  degli animali, al fine di verificarne l'idoneita' igienico-
sanitaria;
      d) controllano   lo   stato  di  salute,  le  vaccinazioni,  la
sterilizzazione  ed ogni altro intervento necessario per la cura e la
salute  degli animali catturati e di quelli custoditi nelle strutture
di ricovero;
      e) effettuano    gli   opportuni   accertamenti   ed   indagini
epidemiologiche  al  fine  di  porre in essere adeguati interventi di
lotta alle malattie degli animali;
      f)  collaborano  con  i  comuni nella vigilanza sull'osservanza
delle  leggi  e  dei regolamenti relativi alla protezione e benessere
degli animali, disponendo, in caso di maltrattamenti, che gli animali
siano  posti  in  osservazione  per  l'accertamento  delle condizioni
fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria;
      g) effettuano  il  trattamento  profilattico contro le malattie
trasmissibili  all'uomo  e  agli  altri  animali  nel  rispetto della
normativa vigente;
      h) collaborano  all'attuazione dei programmi di informazione ed
educazione  volti  a  favorire  corretti  rapporti uomo-animale ed il
rispetto degli animali;
      i) appongono  gratuitamente  il codice di riconoscimento di cui
all'art. 12, comma 8;
      l)  provvedono  alla sterilizzazione di gatti e cani che vivono
in liberta'.
    2.  Le  A.S.L. possono affidare compiti di cui al comma 1 lettere
e),  h),  i) e l) a veterinari liberi professionisti e ai soggetti di
cui all'art. 6, mediante convenzioni.
    3.  I  servizi  veterinari  delle A.S.L., inoltre, assicurano sul
territorio:
      a) il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, la relativa
comunicazione  al comune interessato e la consegna dei cani catturati
alle strutture di ricovero;
      b) il   ritiro  e  la  consegna  alle  strutture  di'  ricovero
provviste  di servizio di emergenza veterinaria dei cani, dei gatti e
di  altri  animali  feriti  o  malati  segnalati  da  cittadini  e da
associazioni di protezione animale;
      c) il   ritiro   gratuito  delle  spoglie  di  animali  non  di
proprieta',  rinvenute  sul  suolo  pubblico  o  presso  strutture di
ricovero  pubbliche  e private, e, a titolo oneroso, delle spoglie di
animali di proprieta' per l'invio alla termodistruzione.