Art. 6.
             Associazioni ed enti di protezione animale
    1.  Le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile
nonche'  gli  altri  enti  pubblici  e privati il cui statuto preveda
precipui  compiti  di protezione animale collaborano con la Regione e
gli  enti  locali  a  sviluppare il benessere delle popolazioni degli
animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
      a) possono  gestire,  in  convenzione, le strutture di ricovero
per  animali  ed  eventuali  servizi  collegati al raggiungimento del
benessere animale;
      b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle
varie specie animali presenti sul territorio comunale.
    2.   La   Regione  e  gli  enti  locali  promuovono  lo  sviluppo
dell'associazionismo  e  lo  sostengono  attraverso le iniziative e i
programmi  di  cui  alla  presente legge, attraverso finanziamenti di
progetti  mirati  alla  tutela  delle popolazioni animali, presentati
dalle  associazioni  di  protezione animale e cooperative zoofile per
tramite  dei  comuni  singoli  o  associati, ivi compresi i programmi
finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'art. 14.
    3.  Le  associazioni  di  cui  al  comma  1,  aventi  i requisiti
richiesti dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro
sul  volontariato)  vengono  iscritte  in  un  apposito  settore  del
Registro  regionale  delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge regionale 15/1992.