Art. 6. Associazioni ed enti di protezione animale 1. Le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile nonche' gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale collaborano con la Regione e gli enti locali a sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine: a) possono gestire, in convenzione, le strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale; b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale. 2. La Regione e gli enti locali promuovono lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostengono attraverso le iniziative e i programmi di cui alla presente legge, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, presentati dalle associazioni di protezione animale e cooperative zoofile per tramite dei comuni singoli o associati, ivi compresi i programmi finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'art. 14. 3. Le associazioni di cui al comma 1, aventi i requisiti richiesti dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato) vengono iscritte in un apposito settore del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 15/1992.