Art. 7.
               Programma di prevenzione del randagismo
    1. Gli enti locali o i soggetti di cui all'art. 6, per il tramite
degli   enti   locali,  possono  presentare  alla  Regione  un  piano
articolato in uno o piu' anni per il ridimensionamento del randagismo
sul  proprio  territorio ed il contenimento delle specie infestanti e
il loro impatto ambientale.
    2.  La  giunta regionale, in attuazione dell'art. 3 comma 3 della
legge 281/1991, acquisito il parere dell'osservatorio di cui all'art.
2,   e   sentiti   gli   enti   locali;   l'istituto  zooprofilattico
sperimentale,  i  provve  ditorati agli studi, gli ordini provinciali
dei  medici  veterinari  e  dei  biologi,  approva  il  programma  di
prevenzione del randagismo diretto a realizzare:
      a) iniziative  di  informazione, anche in ambito scolastico, al
fine  di  stimolare  un  atteggiamento e un comportamento conseguente
rispettosi  del  mondo  animale  e dell'habitat nel quale gli animali
vivono;
      b) iniziative  di  informazione  per i commercianti di animali,
ivi  compresi  quelli  esotici,  e per i detentori, anche privati, di
animali;
      c) corsi  di  aggiornamento  e  di  formazione per il personale
della  Regione, degli enti locali e delle ASL, nonche' per le guardie
ecologiche e zoofile volontarie.
    3.  I  corsi  di  aggiornamento  e  le iniziative di informazione
possono essere realizzati sulla base di convenzioni con i soggetti di
cui all'art. 6.