Art. 7. Programma di prevenzione del randagismo 1. Gli enti locali o i soggetti di cui all'art. 6, per il tramite degli enti locali, possono presentare alla Regione un piano articolato in uno o piu' anni per il ridimensionamento del randagismo sul proprio territorio ed il contenimento delle specie infestanti e il loro impatto ambientale. 2. La giunta regionale, in attuazione dell'art. 3 comma 3 della legge 281/1991, acquisito il parere dell'osservatorio di cui all'art. 2, e sentiti gli enti locali; l'istituto zooprofilattico sperimentale, i provve ditorati agli studi, gli ordini provinciali dei medici veterinari e dei biologi, approva il programma di prevenzione del randagismo diretto a realizzare: a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine di stimolare un atteggiamento e un comportamento conseguente rispettosi del mondo animale e dell'habitat nel quale gli animali vivono; b) iniziative di informazione per i commercianti di animali, ivi compresi quelli esotici, e per i detentori, anche privati, di animali; c) corsi di aggiornamento e di formazione per il personale della Regione, degli enti locali e delle ASL, nonche' per le guardie ecologiche e zoofile volontarie. 3. I corsi di aggiornamento e le iniziative di informazione possono essere realizzati sulla base di convenzioni con i soggetti di cui all'art. 6.