Art. 8.
                        Protezione dei gatti
    1.  I  gatti  che vivono in stato di liberta' sul territorio sono
protetti  ed  e'  fatto  divieto  a  chiunque  di  maltrattarli  o di
allontanarli  dal  loro  habitat.  Si  intende per habitat di colonia
felina  qualsiasi  territorio  o parte di esso, urbano o extraurbano,
pubblico  o  privato,  nel  quale  vive  una colonia di gatti in modo
stabile,  prescindendo dal numero di soggetti che la compongono e dal
fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
    2.  I  comuni  singoli  o  associati  e  le comunita' montane ove
delegate,  in  collaborazione  con  i  soggetti  di  cui  all'art. 6,
provvedono  ad  individuare gli areali di distribuzione delle colonie
di  felini  al  fine  di conoscerne la consistenza e la dislocazione.
Tale  individuazione  e'  propedeutica  e  consente la pianificazione
degli   interventi  di  controllo  delle  colonie  di  animali  e  la
salvaguardia della territoriallta' dei medesimi.
    3.  I  comuni  provvedono,  in base ai dati rilevati ai sensi del
comma  2,  ad  individuare, nelle zone abitualmente frequentate dagli
animali,  aree idonee per il rifugio e l'organizzazione della colonia
felina.  A  tale scopo gli enti locali possono mettere a disposizione
spazi aperti e locali, anche in parchi o giardini.
    4. I soggetti che intendono eseguire opere edilizie sia pubbliche
sia  private,  nel  caso  in cui si trovino in presenza di colonie di
gatti  liberi  e  di  altri  animali  nelle  zone interessate, devono
prevedere,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  un'idonea  collocazione
temporanea,  e,  in  un  secondo  tempo, permanente per dette colonie
coinvolte  dall'apertura  dei  cantieri,  sentito  il  comune.  Detta
collocazione  dovra' essere ubicata in una zona adiacente al cantiere
e  in grado di ospitare temporaneamente le colonie di animali viventi
sulle   aree   interessate,  consentendo  altresi'  agli  zoofili  di
continuare  ad  alimentarli  e  accudirli.  Al termine dei lavori, le
colonie  dovranno  essere  rimesse  sul  loro territorio d'origine in
adeguati insediamenti, previsti e predisposti dai costruttori.
    5.  Le colonie di felini possono essere gestite da associazioni o
cooperative  animaliste  o  da singoli. La somministrazione di cibo e
cura  delle  colonie da parte degli zoofili non puo' essere impedita.
In  caso  di  controversia, il comune provvede, alla delimitazione di
un'area  all'interno  dell'habitat  della  colonia  da riservare alle
operazioni  e  al posizionamento dei ripari e delle attrezzature. Gli
animali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza
e  trattenuti  presso  le  abitazioni  e le sedi, dei soggetti di cui
sopra per favorire il loro benessere.
    6.  E'  vietato  a chiunque ostacolare l'attivita' di gestione di
una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.
    7.  I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati a cura della
ASL   territorialmente   competentee   reinseriti   nel  loro  gruppo
originario o secondo i criteri stabiliti dall'art. 14.
    8.  I gatti di proprieta', che sono lasciati liberi di girare sul
territorio,   devono   essere   sterilizzati   a  cura  e  spese  del
proprietario.