Art. 9.
      Norme a tutela dell'integrita' degli animali di affezione
    1.  Gli  animali  di affezione che vivono in liberta' non possono
essere  usati  a scopo di sperimentazione ai sensi dell'art. 3, comma
2,  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 116 (attuazione della
direttiva  n.  86/609/CEE  in  materia  di  protezione  degli animali
utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici); e' altresi'
vietato   farne   commercio   o   cessione   gratuita   a   fini   di
sperimentazione.
    2. Gli animali di affezione liberi e quelli di proprieta' possono
essere  soppressi  in  modo eutanasico solo se risultino incurabili o
gravemente malati da attestazione sottoscritta dal medico veterinario
iscritto  all'ordine  professionale,  che provvede alla soppressione.
Nel  caso  di  cani  liberi, l'attestazione deve essere corredata dal
parere  di  altro  veterinario  indicato  dalle  associazioni  di cui
all'art. 6.
    3.  I  veterinari  sono  tenuti  a  segnalare  alle ASL i casi di
animali che presentino ferite da combattimento.