Art. 12. Abrogazione di norme 1. E' abrogata la legge regionale n. 7/1983 e successive modifiche ed integrazioni limitatamente alle lettere e) e f) del primo comma dell'art. 14 e al terzo comma dell'art. 25. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 27 marzo 2000 MORI