Art. 12.
                        Abrogazione di norme
    1.  E'  abrogata  la  legge  regionale  n.  7/1983  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  limitatamente  alle  lettere e) e f) del
primo comma dell'art. 14 e al terzo comma dell'art. 25.
      La  presente  legge  regionale  sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 27 marzo 2000
                                MORI