Art. 10.
Relazione al consiglio regionale
1. Il difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta
al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta
regionale una dettagliata relazione sull'attivita' complessivamente
svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni
riscontrate ed indicando i possibili rimedi.
2. Il consiglio regionale entro i successivi trenta giorni,
esaminata la relazione e tenuto conto delle osservazioni e dei
suggerimenti in essa contenuti, formula direttive ai competenti
organi perche' adottino le misure di loro competenza, con particolare
riguardo:
a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei
servizi;
b) all'attivazione delle misure disciplinari, ove ne ricorrano
gli estremi, nei confronti dei funzionari il cui operato abbia dato
luogo all'intervento del difensore civico.
3. La relazione del difensore civico e' pubblicata integralmente
nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Il difensore civico ha facolta' di informare la stampa ed i
mezzi di comunicazione di massa sulle attivita' svolte dal suo
ufficio.
5. Le commissioni consiliari possono sentire il difensore civico
su aspetti particolari inerenti le materie di loro competenza.