Art. 10.
                  Relazione al consiglio regionale
    1.  Il difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta
al  presidente  del  consiglio regionale e al presidente della giunta
regionale  una  dettagliata relazione sull'attivita' complessivamente
svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni
riscontrate ed indicando i possibili rimedi.
    2.  Il  consiglio  regionale  entro  i  successivi trenta giorni,
esaminata  la  relazione  e  tenuto  conto  delle  osservazioni e dei
suggerimenti  in  essa  contenuti,  formula  direttive  ai competenti
organi perche' adottino le misure di loro competenza, con particolare
riguardo:
      a) alla   modifica   dell'organizzazione  degli  uffici  e  dei
servizi;
      b) all'attivazione  delle misure disciplinari, ove ne ricorrano
gli  estremi,  nei confronti dei funzionari il cui operato abbia dato
luogo all'intervento del difensore civico.
    3.  La relazione del difensore civico e' pubblicata integralmente
nel Bollettino ufficiale della Regione.
    4.  Il  difensore  civico ha facolta' di informare la stampa ed i
mezzi  di  comunicazione  di  massa  sulle  attivita'  svolte dal suo
ufficio.
    5.  Le commissioni consiliari possono sentire il difensore civico
su aspetti particolari inerenti le materie di loro competenza.