Art. 11.
               Elezione del difensore civico e revoca
    1.  Il  difensore  civico  e'  scelto  tra persone in possesso di
qualificate   esperienze   giuridico-amministrative   che  abbiano  i
requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e si siano
distinti  per attivita' non lucrative afferenti al volontariato, alla
tutela di soggetti deboli o di interessi collettivi e diffusi.
    2.  L'elezione  del  difensore civico e' effettuata dal consiglio
regionale con voto segreto.
    3.  E'  eletto  il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei
consiglieri  assegnati  alla  Regione.  Dopo  la seconda votazione e'
eletto   il  candidato  che  ottiene  la  maggioranza  dei  voti  dei
consiglieri assegnati.
    4.  Il difensore civico puo' essere revocato a seguito di mozione
adducente  gravi  motivi.  La mozione e' validamente approvata con il
voto  favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla
Regione.