Art. 11.
Elezione del difensore civico e revoca
1. Il difensore civico e' scelto tra persone in possesso di
qualificate esperienze giuridico-amministrative che abbiano i
requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e si siano
distinti per attivita' non lucrative afferenti al volontariato, alla
tutela di soggetti deboli o di interessi collettivi e diffusi.
2. L'elezione del difensore civico e' effettuata dal consiglio
regionale con voto segreto.
3. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei
consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la seconda votazione e'
eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei
consiglieri assegnati.
4. Il difensore civico puo' essere revocato a seguito di mozione
adducente gravi motivi. La mozione e' validamente approvata con il
voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla
Regione.