Art. 13.
Cause ostative
1. Non possono essere eletti all'ufficio di difensore civico:
a) i membri del governo e del parlamento nazionale o europeo; i
presidenti o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali,
comunali e di comunita' montana; gli amministratori e dirigenti delle
unita' sanitarie locali;
b) i membri in carica degli organismi dirigenti nazionali,
regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di
categoria;
c) i dipendenti regionali, degli enti locali e delle
prefetture, degli enti o aziende di cui all'art. 2;
d) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che
ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
e) i componenti della commissione di controllo sugli atti
dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e
delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed
aziende pubbliche.
2. L'incarico di difensore civico e' incompatibile con
l'esercizio di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato e
di qualsiasi commercio o professione.
3. Ove la nomina riguardi i soggetti che si trovano nelle
condizioni di cui ai precedenti commi ovvero in condizioni di
ineleggibilita' o incompatibilita' ai sensi della legge n. 154 del
1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica,
entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di
notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa
sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.
4. Sono estese al difensore civico regionale le disposizioni
sulla ineleggibilita' a consigliere regionale di cui alla legge n.
55/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha l'obbligo di
residenza nel Molise.