Art. 13.
                           Cause ostative
    1. Non possono essere eletti all'ufficio di difensore civico:
      a) i membri del governo e del parlamento nazionale o europeo; i
presidenti o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali,
comunali e di comunita' montana; gli amministratori e dirigenti delle
unita' sanitarie locali;
      b) i  membri  in  carica  degli  organismi dirigenti nazionali,
regionali  e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di
categoria;
      c) i   dipendenti   regionali,   degli   enti  locali  e  delle
prefetture, degli enti o aziende di cui all'art. 2;
      d) gli  amministratori  di  enti  ed imprese o associazioni che
ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
      e) i  componenti  della  commissione  di  controllo  sugli atti
dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e
delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed
aziende pubbliche.
    2.   L'incarico   di   difensore   civico  e'  incompatibile  con
l'esercizio di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato e
di qualsiasi commercio o professione.
    3.  Ove  la  nomina  riguardi  i  soggetti  che  si trovano nelle
condizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  ovvero  in  condizioni di
ineleggibilita'  o  incompatibilita'  ai sensi della legge n. 154 del
1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica,
entro  e  non  oltre  il  termine  di  cinque  giorni  dalla  data di
notificazione   dell'avvenuta   nomina   o,   nell'ipotesi  di  causa
sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.
    4.  Sono  estese  al  difensore  civico regionale le disposizioni
sulla  ineleggibilita'  a  consigliere regionale di cui alla legge n.
55/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
    5.  Il titolare dell'incarico di difensore civico ha l'obbligo di
residenza nel Molise.