Art. 14.
                        Trattamento economico
    1.  Al  difensore  civico  spetta il trattamento economico pari a
quello  massimo  previsto  dalla  legge  regionale  n.  7/1997  per i
direttori  generali  della Regione. Spetta altresi' il trattamento di
missione  fissato  per  i  dirigenti  regionali  nonche'  l'eventuale
rimborso delle spese di trasporto per il raggiungimento della sede di
servizio dal comune di residenza.