Art. 14.
Trattamento economico
1. Al difensore civico spetta il trattamento economico pari a
quello massimo previsto dalla legge regionale n. 7/1997 per i
direttori generali della Regione. Spetta altresi' il trattamento di
missione fissato per i dirigenti regionali nonche' l'eventuale
rimborso delle spese di trasporto per il raggiungimento della sede di
servizio dal comune di residenza.