Art. 17.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione della presente legge
sono  posti a carico del consiglio regionale mediante stanziamento di
appositi fondi con legge di approvazione o di variazione del bilancio
per  l'esercizio  finanziario  2000  e  corrispondente istituzione di
appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del consiglio
regionale.
    2.  Per  gli  esercizi  2001  e  successivi si provvedera' con le
rispettive leggi approvative di bilancio.