Art. 17.
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge
sono posti a carico del consiglio regionale mediante stanziamento di
appositi fondi con legge di approvazione o di variazione del bilancio
per l'esercizio finanziario 2000 e corrispondente istituzione di
appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del consiglio
regionale.
2. Per gli esercizi 2001 e successivi si provvedera' con le
rispettive leggi approvative di bilancio.