Art. 18.
                          Norma transitoria
    1.   Il  difensore  civico  esercita,  sino  all'istituzione  del
difensore  civico  nazionale, le funzioni previste dall'art. 16 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge
16 giugno  1998,  n.  191,  ed  invia  ai Presidenti del Senato della
Repubblica  e  della  Camera  dei Deputati, entro il 31 marzo di ogni
anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 14 aprile 2000
                              VENEZIALE