Art. 18.
Norma transitoria
1. Il difensore civico esercita, sino all'istituzione del
difensore civico nazionale, le funzioni previste dall'art. 16 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge
16 giugno 1998, n. 191, ed invia ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, entro il 31 marzo di ogni
anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 14 aprile 2000
VENEZIALE