Art. 2.
Destinatari degli interventi
1. Il difensore civico interviene nei confronti di:
a) amministrazione regionale; b) enti o aziende
dipendenti dalla Regione; c) enti locali nell'esercizio di
funzioni attribuite o delegate dalla Regione; d) uffici
amministrativi delle AA.UU.SS.LL. operanti nel territorio regionale,
collaborando, in particolare, con le commissioni miste conciliative
di cui all'art. 8, allegato 1 della carta dei servizi pubblici
sanitari; e) enti o aziende con partecipazione di capitale
regionale qualora i medesimi vi acconsentano; f) ogni altro
ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione.