Art. 2.
                    Destinatari degli interventi
    1. Il    difensore    civico   interviene   nei   confronti   di:
      a) amministrazione    regionale;          b) enti   o   aziende
dipendenti  dalla  Regione;        c) enti  locali  nell'esercizio di
funzioni   attribuite   o  delegate  dalla  Regione;        d) uffici
amministrativi  delle AA.UU.SS.LL. operanti nel territorio regionale,
collaborando,  in  particolare, con le commissioni miste conciliative
di  cui  all'art. 8,  allegato 1  della  carta  dei  servizi pubblici
sanitari;        e) enti  o  aziende  con  partecipazione di capitale
regionale  qualora  i  medesimi  vi acconsentano;       f) ogni altro
ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione.