Art. 3.
                        Ambito di intervento
    1. Il  difensore  civico  assicura una tutela non giurisdizionale
dei  diritti  soggettivi  degli interessi legittimi e degli interessi
collettivi  e  diffusi  nei  limiti e con le modalita' previste dalla
presente   legge,   in   tutti  i  casi  valutabili  come  violazione
dell'art. 97  della Costituzione e della legge 7 agosto 1990, n. 241,
al  fine  di  garantire  legalita',  imparzialita',  buon  andamento,
trasparenza,  efficienza ed efficacia di uffici e servizi, suggerendo
anche   ipotesi  di  corretta  amministrazione.      2. L'azione  del
difensore  civico  puo'  essere estesa, attraverso la stipulazione di
apposite  convenzioni,  all'attivita' di comuni e province.     3. Il
difensore  civico  regionale  coordina  la  propria  attivita'  con i
difensori  civici  istituiti  dai comuni e dalle province, al fine di
assicurare  la  piena  tutela  dei  diritti  e  degli  interessi  dei
cittadini   nell'ambito  delle  materie  di  cui  all'art. 117  della
Costituzione.