Art. 3.
Ambito di intervento
1. Il difensore civico assicura una tutela non giurisdizionale
dei diritti soggettivi degli interessi legittimi e degli interessi
collettivi e diffusi nei limiti e con le modalita' previste dalla
presente legge, in tutti i casi valutabili come violazione
dell'art. 97 della Costituzione e della legge 7 agosto 1990, n. 241,
al fine di garantire legalita', imparzialita', buon andamento,
trasparenza, efficienza ed efficacia di uffici e servizi, suggerendo
anche ipotesi di corretta amministrazione. 2. L'azione del
difensore civico puo' essere estesa, attraverso la stipulazione di
apposite convenzioni, all'attivita' di comuni e province. 3. Il
difensore civico regionale coordina la propria attivita' con i
difensori civici istituiti dai comuni e dalle province, al fine di
assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei
cittadini nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della
Costituzione.